Blogger e comunicatori. Marilena Facci: “La diffamazione e le maldicenze rovinano la vita, danneggiando la reputazione. Anche su facebook”

 

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(v.zagn.) Dal blog di Marilena Facci. Il racconto è riferito in particolare a un comunicatore e blogger che ha l’abitudine di inventare giudizi infamanti su persone di rilievo pubblico, per mostrare coraggio, per ostentare il e di sapere.

Quel signore cita persone che farebbero uso di droghe, che avrebbero debiti in giro. Utilizza i social e il suo blog per sedurre donne. Pedina persone, millanta amicizie ministeriali, minaccia vendette. Ha un falso profilo facebook. Tutti comportamenti a rischio denuncia, di rilievo penale. Compresa la diffamazione, vera e propria.

di Marilena Facci

Lo sa solo chi lo prova sulla propria pelle. Quando l’opinione sociale dell’onore di una persona, la stima diffusa nell’ambiente sociale, ciò che gli altri pensano di una persona, offese indirette, o subdole allusioni, espressioni insinuanti e formulazioni allusive, suscitano il dubbio sulla condotta dell’infamato è da considerarsi diffamatorio l’addebito che sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole.

Parlo di un reato punibile come prevede il codice penale. Occorrono alcuni requisiti:

  1. assenza dell’offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria)
  2. offesa all’altrui reputazione

Nella diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche nell’ipotesi in cui le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona, ma in realtà destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza: si pensi ad esempio alla diffamazione mediante telegramma (dovendo considerarsi quali «più persone» l’impiegato del telegrafo ed il destinatario come specifica C., Sez. V, 13.4.2007), o nel caso di una comunicazione inoltrata a mezzo di telefax poiché, le caratteristiche e la natura di questo mezzo lo rendono idoneo a “provocare” la diffusione del contenuto di una determinata comunicazione ad un numero indeterminato di persone.

E su Facebook ?

Facebook non è un luogo immune dalla legge penale (anche se spesso gli utenti si lasciano andare a commenti che non farebbero mai ad un microfono davanti ad una piazza gremita di persone).

Postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata.

 

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